Modifica delle condizioni di divorzio
La sentenza di divorzio viene pronunziata "rebus sic stantibus". Può accadere che, dopo la sentenza di di divorzio, mutino le condizioni economiche di uno o entrambi i coniugi.
In tal caso, qualora si tratti di circostanze sopravvenute alla sentenza o all’accordo di divorzio, che incidano in modo rilevante sull’assetto patrimoniale della parte o delle parti, è possibile con ricorso adire il Tribunale chiedendo una revisione (in aumento o in diminuzione) dell’assegno divorzile.
Il Tribunale valuterà se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio raggiunto e, di conseguenza, adeguare l’importo dell'assegno divorzile alla nuova situazione patrimoniale o eliminare lo stesso obbligo della contribuzione.
La decisione del Tribunale è ricorribile in Corte di Appello.

La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio deve essere introdotta tramite ricorso da depositare in Tribunale. Il Tribunale fisserà la data di udienza ed il termine entro il quale il ricorrente deve notificare il ricorso al resistente.

Modello di ricorso per modifica delle condizioni di divorzio


 

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